Gestione crisi d'impresa
Presupposti e soglie di fallibilità
Stato d’insolvenza
L’imprenditore può essere soggetto a fallimento se si trova in stato di insolvenza: ovvero nell’impossibilità di soddisfare con regolarità le sue obbligazioni.
La giurisprudenza prevede che anche la presentazione di un’unica istanza di fallimento possa determinare lo stato di insolvenza, purché il creditore che richiede il fallimento fornisca un principio di prova circa la sussistenza dello stato di insolvenza, in caso contrario il tribunale non può procedere all’istruttoria prefallimentare.
Soglie di fallibilità
Sono esenti dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui all’art. 1 comma 2 Legge Fallimentare, che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti, nessuno dei quali deve essere superato:
Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
Aver maturato un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Nel caso in cui si superi, anche per un solo anno, il requisito A ovvero il requisito B, l’impresa è assoggettabile a fallimento. Diversamente, il limite previsto dal requisito C è riferito all’ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.
Gestione Crisi d'Impresa: le soluzioni
Procedure per le imprese
L’attuale legge fallimentare, ed in parte dal recente D.L. 118/2021 (convertito con la legge 147/2021), espongono le procedure previste per le imprese più grandi:
- Piano di risanamento (R.D. 267/42);
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (R.D. 267/42);
- Concordato preventivo (R.D. 267/42);
- Concordato fallimentare (R.D. 267/42);
- Procedura fallimentare (R.D. 267/42);
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021);
- Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (D.L. 118/2021).
Gestione crisi d'impresa
Procedure per piccoli operatori economici
Sovraindebitamento o legge 3 del 2012: come uscire dalla crisi.
Lo strumento del sovraindebitamento può essere utilizzato per gestire le situazioni di insolvenza e di crisi personale, familiare o della piccola azienda non fallibile. Se gli impegni economici che sono stati contratti risultano superiori al patrimonio ovvero se le rate dei debiti contratti sono maggiori delle entrate, un soggetto può essere definito sovraindebitato.
Che si tratti di privato o azienda non fallibile (azienda con fatturati minimi, azienda agricola o start up innovativa), può essere utilizzato lo strumento della Legge 3 del 2012, detta anche Legge salva suicidi, per poter abbattere il monte debitorio e, conseguentemente, onorare gli impegni assunti. Per aderire a questa Legge è innanzitutto necessario accertare lo stato di sovraindebitamento tramite un’analisi di fattibilità, mirata a valutare il rapporto tra ammontare complessivo dei debiti contratti, entrate e patrimonio.
La Legge 3 del 2012 mette a disposizione a questo scopo tre procedure (in parte modificate dal D.Lgs. 83/2022 ma non nella sostanza):
- Piano del debitore,
- Accordo di ristrutturazione
- Soluzione liquidatoria.
Se gli impegni contratti sono troppo elevati rispetto al patrimonio, è possibile, qualora il sovraindebitato risulti essere un soggetto meritevole, pagare solo la quota di impegni pari all’ammontare del patrimonio, tralasciando e cancellando i debiti residui.
La legge 3 del 2012 permette pertanto di ottenere i seguenti benefici:
- Salvare gli immobili dal pignoramento e dall’asta giudiziaria;
- Evitare il pignoramento dei conti correnti o dello stipendio;
- Ridurre la pressione dei debiti contratti;
- Onorare gli impegni assunti secondo le proprie possibilità.