Sono esenti dalle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui all’art. 1 comma 2 Legge Fallimentare, che possiedono congiuntamente i seguenti requisiti, nessuno dei quali deve essere superato:
- Aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000;
- Aver realizzato nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;
- Aver maturato un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
Nel caso in cui si superi, anche per un solo anno, il requisito A ovvero il requisito B, l’impresa è assoggettabile a fallimento. Diversamente, il limite previsto dal requisito C è riferito all’ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.